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Piercarlo Fabbio Sindaco di Alessandria

   
   

   

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10/01/2009

L'ordinanza neve per i sobborghi

Cosa devono fare i proprietari. Qui possono essere stoccati temporaneamente i cumuli di neve nei cortili oppure nei campi senza rovinare le colture seminate.

   

L'ordinanza neve per i sobborghi

Ordinanaza n. 339
 

Oggetto: disciplina sgombero neve e ghiaccio inverno 2008/2009. Sobborghi.
 

IL DIRETTORE


Visto l’art. 25 del Regolamento di Polizia Urbana;
Visto l’art. 44 dello Statuto Comunale;
Visto l’art. 107 D.Lgs. 267/2000;
 

ORDINA
 

I proprietari di casa prospicienti vie e piazze pubbliche dei sobborghi o frazioni, sono tenuti, per tutta la lunghezza dei loro stabili, a sgomberare obbligatoriamente dalla neve i marciapiedi per l’intera larghezza o comunque il corrispondente lato di suolo per una larghezza di m. 1,50 dalla linea del muro, appena sia cessato di nevicare; a rompere e coprire con materiale antisdrucciolevole il ghiaccio che vi si forma. Inoltre i proprietari hanno l'obbligo di non gettare o spandere sui marciapiedi acqua che possa congelare.

È vietato l’uso dei mezzi pesanti (pale meccaniche) per lo sgombero della neve dai marciapiedi. È pure vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili.

L’accumulo della neve da asportare dovrà effettuarsi in modo da non intralciare la circolazione dei veicoli e dei pedoni e da non ingombrare i rigagnoli delle vie e le bocchette dei pubblici condotti, ove esistano.
Nei cortili delle case prospicienti a strade e piazze pubbliche, è tollerato l’accumulo della neve, che, tuttavia, dovrà essere asportata entro un termine perentorio di 15 giorni. Lo scarico della neve e del ghiaccio dovrà essere fatto nelle apposite aree di scarico e, in difetto, nella campagna attigua all’abitato, avendo cura di non arrecare danno alle colture seminate.
È rigorosamente vietato lo scarico della neve nelle bocchette delle fognature, sui viali, sulle strade in genere, sulla piazze e sui giardini, fatta eccezione per le botole di scarico della neve nel concentrico urbano, se sorvegliate dal personale del Comune.
Il trasporto della neve e del ghiaccio dovrà essere eseguito con le necessarie cautele e con i veicoli convenientemente attrezzati, al fine di evitare qualsiasi dispersione ed avendo cura di non ingombrare l’aera di scarico.
Gli obblighi si cui sopra sono estesi - in via solidale con i proprietari del tratto corrispondente - ai titolari dei negozi, esercizi, bar, e simili al piano terreno e comunque a tutti coloro che abbiano la disponibilità a qualunque titolo degli immobili stessi.
Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa da € 25,82 a € 258,23.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.
 

Alessandria, 28/11/08

 

 

Il Direttore
dr. Piergiuseppe Rossi
 

 

 

 

 

 

Piercarlo Fabbio Sindaco di Alessandria