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Giovedì 16 gennaio 2025

Piercarlo Fabbio Sindaco di Alessandria

   
   

   

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10/01/2009

Ordinanza neve per la città

Il testo dell'ordinanza emessa il 28 novembre scorso ed in vigore durante l'inverno. Cosa devono fare i proprietari di case e coloro che con negozi, esercizi o altro affacciano su strada. Multe fino a 258 euro a chi non rispetta il provvedimento

   

Ordinanza neve per la città

Ordinanza n. 338
 

 

 

IL DIRIGENTE
 

Oggetto: disciplina sgombero neve e ghiaccio inverno 2008/2009. Città.
 

Visto l’art. 25 del Regolamento di Polizia Urbana;
Visto l’art. 44 dello Statuto Comunale;
Visto l’art. 107 D.Lgs. 267/2000;
 

ORDINA
 

I proprietari di casa hanno l’obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di sgomberare dalla neve i marciapiedi per l’intera larghezza o comunque il corrispondente lato di suolo per una larghezza di m. 1,50 dalla linea del muro, appena sia cessato di nevicare; di rompere e coprire con materiale antisdrucciolevole il ghiaccio che vi si forma. Inoltre i proprietari hanno l'obbligo di non gettare o spandere sui marciapiedi acqua che possa congelare.
È vietato l’uso dei mezzi pesanti (pale meccaniche) per lo sgombero della neve dai marciapiedi. È pure vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili.

Solamente in caso di assoluta necessità e di urgenza, verificate dal Sindaco e sotto cautele da prescriversi, potrà essere concesso il getto della neve dai tetti, dai balconi sulle vie e piazze.
L’accumulo della neve da asportare dovrà effettuarsi in modo da non intralciare la circolazione dei veicoli e dei pedoni e da non ingombrare i rigagnoli delle vie e le bocchette dei pubblici condotti dove esistano.
Lo scarico della neve e del ghiaccio è consentito nell’area dietro il cimitero urbano.
È rigorosamente vietato lo scarico della neve nelle bocchette delle fognature, sui viali, sulle strade in genere, sulla piazze e sui giardini, fatta eccezione per le botole di scarico della neve nel concentrico urbano, se sorvegliate da personale del Comune.
Il trasporto della neve e del ghiaccio dovrà essere eseguito con le necessarie cautele e con i veicoli convenientemente attrezzati, al fine di evitare qualsiasi dispersione ed avendo cura di non ingombrare l’area di scarico.
Gli obblighi di cui sopra sono estesi - in via solidale con i proprietari del tratto corrispondente - ai titolari dei negozi, esercizi, bar, e simili al piano terreno e comunque a tutti coloro che abbiano la disponibilità a qualunque titolo degli immobili stessi.
Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa da € 25,82 a € 258,23.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.
 

 

 

Alessandria, 28/11/08

 

 

IL DIRIGENTE

dott. Piergiuseppe Rossi

 

 

 

 

 

Piercarlo Fabbio Sindaco di Alessandria