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Sabato 11 gennaio 2025

Piercarlo Fabbio Sindaco di Alessandria

   
   

   

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19/01/2004

Perché il Comune non paga
le rette dei non autosufficienti?

Fabbio e Curino interrogano la Sindaco: intervenga per garantire la corretta applicazione delle norme che disciplinano il ricovero delle persone non autosufficienti. Non sono le famiglie a dover integrare le rette, ma il Comune di residenza!

   

Piercarlo Fabbio e Teresa Curino, rispettivamente capogruppo e Consigliere del Gruppo Consiliare di Forza Italia, hanno consegnato alla Presidenza del Consiglio Comunale di Alessandria un'interrogazione a risposta scritta in merito all'illegittima rivalsa delle strutture residenziali per non autosufficienti sui redditi dei familiari degli ospiti accolti. Problema che, fanno presente i consiglieri, investe molte famiglie, che arrivano a indebitarsi per far fronte al pagamento della retta per chi debba essere ricoverato in una struttura residenziale. I consiglieri azzurri invitano Sindaco e Giunta a verificare chi sia tenuto a farsi carico della retta (i congiunti o i Comuni?) nel caso in cui la persona non autosufficiente accolta in tali strutture non sia in grado di sostenerne l'onere con il proprio patrimonio. "Anche dopo una lettura attenta della Legge Regionale n. 1 dell'8 gennaio 2004, mi pare che non vi siano dubbi. I Comuni devono integrare le rette, mentre oggi avviene - pur in presenza di una legislazione abbastanza chiara - che i danari mancanti vengano richiesti alle famiglie. Comunque, insieme alla collega Curino, abbiamo deciso di chiedere alla Sindaco se di tale problema intenda farsi carico. Dopo le sue dichiarazioni troppo sopra alle righe sulla politica assistenziale della Regione Piemonte, mi pare abbia l'occasione per dimostrare che il Comune di Alessandria non opera illegittimamente e che all'interno del territorio comunale non vi siano situazioni palesemente discordanti con le prescrizioni di legge. In caso contrario lasciamo le logiche conclusioni ai cittadini". Ecco il testo dell'interrogazione:

I sottoscritti Consiglieri Comunali PREMESSO - Che spesso il ricovero di persone non autosufficienti in strutture residenziali è l'unica soluzione possibile poiché la famiglia non è in grado di provvedere alle cure e all'assistenza di cui il congiunto ha bisogno; - Che negli ultimi anni molte famiglie italiane sono scese sotto la soglia della povertà a fronte degli esborsi sostenuti per la cura e il ricovero di congiunti non autosufficienti; - Che gli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate, nonostante il divieto sancito dal legislatore, persistono nell'errata applicazione delle norme di legge, chiedendo ai parenti delle persone non autosufficienti di firmare contratti di ricovero, tramite i quali gli stessi parenti si impegnano ad integrare la retta;

CONSIDERATO - Che il d.lgs 31 marzo 1998, n. 109 "Definizioni di criteri unificati di valutazione di situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate" all'art. 2, comma 6, dispone che le norme in materia di prestazioni sociali agevolate "non modificano la disciplina dei soggetti tenuti alle prestazioni alimentari ai sensi dell'art. 433 del c.c. e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'art. 438, primo comma, c.c. nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata"; - Che tale norma, che ha carattere interpretativo, non ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico alcuna novità, limitandosi a ribadire i principi sanciti dal codice civile relativamente all'obbligazione alimentare. Spetta solamente all'interessato in stato di bisogno il diritto di chiedere gli alimenti. È esclusa, pertanto, la possibilità per l'ente erogatore della prestazione assistenziale agevolata di rivalersi nei confronti dei parenti degli assistiti; - Che, ai sensi della legge 328/2000, art. 6, il Comune, dove hanno la residenza i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica; - Che tale disposizione è stata ripresa dalla L.R. 8 gennaio 2004 n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento"; - Che ai sensi dell'art. 25 della legge 328/2000 viene esclusa la possibilità di verificare le condizioni economiche di persone diverse dal richiedente la prestazione;

CONSTATATO - Che l'attuale disciplina ha dato origine a due distinte e contrapposte soluzioni: da un lato molte famiglie sono costrette a sostenere pesanti oneri derivanti dal ricovero di parenti non autosufficienti presso le strutture residenziali e dall'altro si verificano casi in cui il patrimonio della persona non autosufficiente viene distratto a favore di altri in danno delle case di cura;

Tutto ciò premesso interrogano la Sindaco per sapere: 1) se l'Amministrazione da lei presieduta è in possesso di un monitoraggio delle situazioni afferenti alle prestazioni nei confronti di persone non autosufficienti erogati da istituti pubblici o privati, che ricevono integrazioni economiche da parte delle famiglie 2) se intenda e, in che modo, intervenire, in qualità di titolare delle funzioni di tutela socio sanitaria e del diritto alla salute per i suoi cittadini in applicazione di quanto disposto dal d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, per garantire la corretta applicazione delle norme esistenti ponendo così fine alle illegittime richieste da parte degli enti che erogano prestazioni assistenziali. Piercarlo Fabbio Teresa Curino

 

 

 

 

 

Piercarlo Fabbio Sindaco di Alessandria