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Piercarlo Fabbio Sindaco di Alessandria

   
   

   

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31/07/2013

Costruire Insieme: il pomo della discordia

Fino a pochi giorni fa volevano sopprimerla, ma nell'ultima giornata dietrofront e contrordine. L'azienda rimane, parola di Corte Costituzionale. Sarà vero? No, come al solito. Fabbio e Locci spiegano perché

   

Costruire Insieme: il pomo della discordia

Costruire Insieme: illegittima era ed illegittima resta. Ecco alcune ragioni espresse in diverse sedi dal Presidente del Gruppo PDL, Piercarlo Fabbio, e dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Emanuele Locci:
 

Piercarlo Fabbio
 

a) Intanto occorre operare in regime di “invarianza di servizi” (sta nel titolo della legge citato dalla Corte e meglio conosciuta come spending review 2). In questo caso il servizio è stato ridotto, in quanto, ad esempio, gli iscritti negli asili nido passano da 362 a 219 e le strutture aperte da 9 a 8. Non ci si trova dunque che in una sorta di invarianza nominale. Nei fatti il servizio è stato quantitativamente ridotto;
 

b) La legge opera per ridurre la spese dei servizi erogati dalle partecipate: Ecco cosa dice la Corte: “Infatti l’obiettivo del legislatore è esclusivamente la riduzione dei costi relativi agli enti strumentali degli enti locali nella misura almeno del 20 per cento, anche mediante la soppressione o l’accorpamento dei medesimi. Pertanto la disposizione in esame deve essere interpretata nel senso che il divieto di istituire nuovi enti strumentali opera solo nei limiti della necessaria riduzione del 20 per cento dei costi relativi al loro funzionamento. Vale a dire che, se, complessivamente, le spese per «enti, agenzie e organismi comunque denominati» di cui ai commi 1 e 6 del citato art. 9, resta al di sotto dell’80 per cento dei precedenti oneri finanziari, non opera il divieto di cui al comma 6.” Ma prima il servizio era erogato direttamente dal Comune e quindi non avviene alcuna riduzione dei costi degli Enti Strumentali, ma un aumento pari al costo del servizio trasferito a Costruire Insieme.

Ecco perché l’azione dell’Amministrazione è stata maldestra e non può oggi essere richiamata un’interpretazione della Corte Costituzionale a favore dell’istituzione di Costruire Insieme che non riduce in alcun modo il costo agli Enti Strumentali dei servizi da 0 a 6 anni del Comune di Alessandria, al di là del fatto che nessun documento, in allora (agosto 2012) faceva cenno alla puntuale questione sollevata dalla Corte. Rimaniamo convinti che l’operazione non sia stata un buon affare per l’Amministrazione, né che abbia realizzato gli obiettivi della legge anche alla luce di ciò che la Corte ha affermato qualche giorno fa.


Emanuele Locci
 

Secondo un comunicato stampa diffuso dal Sindaco di Alessandria, la Corte Costituzionale si sarebbe addirittura pronunciata sulla legittimità dell’azienda speciale Costruire Insieme. Io pensavo che la Corte Costituzionale si pronunciasse sulla legittimità costituzionale delle leggi ma da questa amministrazione, in quanto a fantasia giuridica, c’è sempre da imparare. Preso da curiosità e sicuro dell’illegittimità di Costruire Insieme in forza dell’articolo 9 comma 6 della cosiddetta “spending review” (D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012), ho letto la sentenza 236/2013 della Corte Costituzionale, osservando quanto segue.
1) In merito al citato articolo 9 viene dichiarata l’illegittimità costituzionale del comma 4 mentre vengono dichiarate infondate le questioni di legittimità sugli altri commi, confermando dunque la piena legittimità costituzionale del comma 6.
2) Nelle motivazioni la Corte Costituzionale suggerisce un’interpretazione dell’articolo 9 comma 6 secondo cui “l’obiettivo del legislatore è esclusivamente la riduzione dei costi relativi agli enti strumentali degli enti locali nella misura almeno del 20 per cento, anche mediante la soppressione o l’accorpamento dei medesimi.” Questo non va a sanare né a legittimare la costituzione dell’azienda speciale Costruire Insieme, essendo questa nata espressamente per la gestione di servizi precedentemente somministrati direttamente dal Comune e non dalla soppressione o dall’accorpamento di altri enti strumentali.
3) Seguendo l’interpretazione dell’art.9 c. 6 suggerita dalla Corte Costituzionale viene inoltre precisato che “se, complessivamente, le spese per «enti, agenzie e organismi comunque denominati» di cui ai commi 1 e 6 del citato art. 9, resta al di sotto dell’80 per cento dei precedenti oneri finanziari, non opera il divieto di cui al comma 6.” Con la nascita di Costruire Insieme non si incide in alcun modo sulle spese di «enti, agenzie e organismi comunque denominati» già esistenti ma si va ad aggiungere ad essi gli ingenti costi della nuova azienda speciale, con il risultato di un aumento dei precedenti oneri finanziari: ciò non attenua ma anzi rafforza l’illegittimità dell’azienda speciale Costruire Insieme.
4) La delibera del Consiglio Comunale con cui è stata istituita l’azienda speciale Costruire Insieme non si fonda sull’interpretazione oggi suggerita dalla Corte Costituzionale – cioè soppressione, accorpamento e riduzione dei costi degli enti strumentali – ma sulla riorganizzazione dell’offerta dei servizi 0 – 6 anni del Comune di Alessandria.
5) La sentenza della Corte Costituzionale aggiunge un nuovo dubbio. Se è un fatto innegabile che le assunzioni operate da Costruire Insieme, chiaramente elusive delle disposizioni dell’art. 7 comma 2 lettera d) Dlgs 149/2011, si configurano già come un danno erariale a carico delle casse comunali, a questo punto c’è da chiedersi se l’aumento dei costi per «enti, agenzie e organismi comunque denominati» rispetto alla situazione preesistente alla costituzione di Costruire Insieme non si configurino complessivamente come danno a carico delle casse dell’ente, andando dunque ad aumentare ulteriormente il danno erariale derivato dalla scellerata – e confermata illegittima – costituzione dell’azienda speciale.

 

 

 

 

 

Piercarlo Fabbio Sindaco di Alessandria