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Piercarlo Fabbio Sindaco di Alessandria

   
   

   

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10/05/2004

Legittima difesa: nuovo diritto all'autotutela

Giuseppe Bianchini propone al dibattito il testo del sen. Gubetti, attualmente alla seconda Commissione del Senato. Si potrà esplicare solamente in un privato domicilio...

   

Giuseppe Bianchini, dirigente organizzativo del partito degli azzurri e candidato al collegio Alessandria I per la lista "Insieme per la Provincia a sostegno di Ugo Cavallera, lancia un'iniziativa sul problema della legittima difesa, partendo dal disegno di legge n. 1899, primo firmatario il sen. Gubetti di Forza Italia. Ecco il testo del suo intervento: "Per la sicurezza di tutti, interveniamo con telegrammi ed Email presso la Presidenza del Senato, affinché in Aula sia discusso ed approvato, il più presto possibile, questo disegno di legge che riguarda, per dirla in gergo, "casa e bottega" e che vuol tutelare chi subisce rapine in casa, negli studi professionali e nei luoghi dove si esercitano attività commerciali. Oggi, alle vittime di questi reati - mentre sono sotto tiro da parte del delinquente ed in barba al loro stato di shock - si chiede di calibrare bene il rapporto tra difesa ed offesa, pena guai giudiziari infiniti. Domani, con la nuova legge - e sempre e solo all'interno della propria casa, del proprio negozio o studio professionale - si potrà tutelare, all'occorrenza, la vita ed i beni propri ed altrui mediante l'uso delle armi o di altro mezzo idoneo quando il rapinatore non desisterà dal suo comportamento aggressivo, perché verrà riconosciuta, per legge, la sussistenza del rapporto di proporzione tra difesa ed offesa "se taluno, legittimamente presente in una abitazione od in altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, usa un'arma od altro mezzo idoneo al fine di contrastare la minaccia e di difendere la propria od altrui incolumità ed i propri od altrui beni, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione". In conclusione: l'articolo 52, comma unico, del codice penale vigente (Difesa legittima) stabilisce che "Non è punibile chi ha commesso il fatto (previsto dalla legge come reato, ndr.) per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata alla offesa". Le nuove norme proposte, invece, prevedono che il rapporto di proporzionalità tra difesa ed offesa sia presunto, come si arguisce dal testo, sotto riprodotto, della 2° Commissione Permanente del Senato (Giustizia).

DISEGNO DI LEGGE N. 1899 TESTO PROPOSTO DALLA 2° COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO (GIUSTIZIA) art. l (Diritto all'autotutela in un privato domicilio) 1. All'articolo 52 del codice penale è aggiunto il seguente comma. "Nei casi previsti dall'articolo 614 (Violazione di domicilio, ndr.), primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione, di cui al primo comma del presente articolo, se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma o altro mezzo idoneo al fine di contrastare la minaccia e al fine di difendere: a) la propria o altrui incolumità; b) i beni propri od altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione." Giuseppe Bianchini

 

 

 

 

 

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