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Piercarlo Fabbio Sindaco di Alessandria

   
   

   

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05/02/2006

Liberi di dare... il 5 per mille

Fra pochi giorni scadono i termini e Forza Italia di Alessandria istituisce un servizio telefonico per aiutare le associazioni di volontariato

   

Liberi di dare... il 5 per mille


Nei prossimi giorni, Forza Italia procederà a contattare molte associazioni di volontariato alessandrine, al fine di comunicare i termini per l'inoltro della domanda per poter beneficiare dell'attribuzione di quota parte del 5 per mille. "È un servizio che ci sentiamo di fare, affinché anche il volontariato alessandrino non perda nuove possibilità di finanziamento offerte dalla legge - dice Piercarlo Fabbio, presidente del Comitato elettorale per la Vittoria del capoluogo - mancano pochi giorni ed è bene seguire adeguatamente le indicazioni. Per questo abbiamo istituito un servizio telefonico specifico".

 Si tratta di un’importante novità a favore del mondo del volontariato da parte del governo Berlusconi. Nella finanziaria per l’anno 2006 infatti, il governo ha previsto, a titolo sperimentale, la destinazione in base alla scelta del contribuente di una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità, tra l'altro, di sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e di altre fondazioni e associazioni riconosciute.

 

Come fare per poter beneficiare dell’attribuzione del 5 per mille
Chi vuole avere la possibilità di beneficiare dell'attribuzione del 5 per mille deve presentare domanda di iscrizione presso l'Agenzie delle Entrate, esclusivamente in via telematica, entro e non oltre il 10 febbraio 2006, direttamente o tramite intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. Sempre entro tale data sarà possibile richiede l'annullamento di eventuali domande inoltrate per errore.

 

Chi può beneficiare del 5 per mille
Per quanto riguarda i soggetti non profit, la quota è destinata:
- alle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS (articolo 10 del D. Lgs. n. 460/1997) comprese le ONLUS di diritto (gli organismi di volontariato, leOrganizzazioni Non Governative, le cooperative sociali e i loro consorzi e gli enti ecclesiastici e le associazioni di promozione sociale qualificatisi ONLUS limitatamente ad alcune attività (commi 8 e 9 dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 460/1997);
- alle Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7, legge383/2000);
- alle fondazioni e associazioni riconosciute che operano nei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettantistico; tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico; tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni. (articolo 10, comma 1, lettera a. del D. Lgs. n. 460/1997).

 

La domanda: modalità e scadenza
La domanda di iscrizione deve essere presentata, entro e non oltre il 10 febbraio 2006 esclusivamente in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fiscoline, o tramite gli intermediari abilitati. A seguito della domanda di iscrizione i soggetti ricevono un’attestazione di avvenuta ricezione della stessa. Nella ricevuta sono indicati sede e denominazione del soggetto così come risulta dagli archivi dell’Anagrafe Tributaria.

 

Le date da ricordare
Entro il 20 febbraio l’Agenzia delle Entrate pubblica sul sito dell’agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti che hanno presentato domanda. Eventuali errori di iscrizione nell’elenco possono essere fatti valere dal legale rappresentante del soggetto richiedente (o un suo delegato), non oltre il 1° marzo, presso la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale del soggetto medesimo. L’elenco dei soggetti iscritti è ripubblicato dall’Agenzia delle Entrate sul sito, in forma definitiva, entro il 10 marzo 2006.
Entro il 30 giugno 2006 i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell’elenco definitivo spediscono, con raccomandata a. r., alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dei medesimi soggetti, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) relativa alla persistenza dei requisiti che qualificano il soggetto richiedente tra quelli contemplati nella presente disposizione di legge. Alla dichiarazione sostitutiva è allegata la copia della ricevuta telematica dell’avvenuta trasmissione e la copia del documento di identità del legale rappresentante. La presentazione della dichiarazione sostitutiva è condizione necessaria per l’ammissione al riparto della quota.

 

Cosa fa il contribuente
Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2005, apponendo la firma in uno dei quattro appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione (CUD 2006; 730/1- bis redditi 2005; UNICO persone fisiche 2006). E’ consentita una sola scelta di destinazione.
Il contribuente potrà poi indicare il codice fiscale dello specifico soggetto cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille, traendo il codice fiscale stesso dagli elenchi pubblicati.
La scelta di destinazione del 5 per mille e quella dell’8 per mille di cui alla legge n. 222 del 1985 non sono in alcun modo alternative fra loro.

 

 

 

 

 

Piercarlo Fabbio Sindaco di Alessandria