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Giovedì 16 gennaio 2025

Piercarlo Fabbio Sindaco di Alessandria

   
   

   

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27/02/2010

Chiusura al traffico di città e sobborghi: l'ordinanza

Il testo integrale dell'ordinanza del sindaco Fabbio. Le vie chiuse e le deroghe al divieto di circolazione

   

Chiusura al traffico di città e sobborghi: l'ordinanza

Il sindaco, Piercarlo Fabbio, ha firmato l’ordinanza relativa alla chiusura al traffico del centro cittadino prevista per domenica 28 febbraio prossimo, come concordato nel corso dell’incontro con i sindaci della valle padana avvenuto il 19 febbraio scorso al Comune di Milano.
 

La pubblichiamo integralmente.

 

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE. PROVVEDIMENTI VIABILI DI LIMITAZIONE AL TRAFFICO CON CIRCOLAZIONE VIETATA NELL’AREA CENTRALE INTERNA AGLI SPALTI E NELLE VIE DI COMPETENZA COMUNALE DEI SOBBORGHI ALESSANDRINI, IN DATA 28/02/2010.
 

IL SINDACO
 

PREMESSO che l’articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n° 285, dà facoltà ai Comuni, per motivi di prevenzione degli inquinamenti e tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali;
VISTO l’articolo 3 della Legge 4 novembre 1997, n. 413;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente 21 aprile 1999, n. 163;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 2 aprile 2002, n. 60;
CONSIDERATO che il Comune di Alessandria, sensibile al tema dell’inquinamento atmosferico ha adottato una serie di provvedimenti volti a favorire la diminuzione delle concentrazioni di PM10;
CHE con Ordinanza Dirigenziale n° 222/07 e Ordinanza Dirigenziale n° 1101/09 aventi per oggetto “Disciplina limitativa della circolazione dinamica dei veicoli” sono stati approvati provvedimenti molto restrittivi di accesso a determinate aree, nelle quali attualmente possono accedere liberamente solo veicoli di categoria euro 3 diesel ed euro 2 benzina;
ACCERTATO che, nonostante tali provvedimenti, si continua a riscontrare una situazione di criticità per quanto attiene il PM10, in particolare nei mesi di gennaio e febbraio;
CONSIDERATO opportuno per la tutela della salute pubblica adottare provvedimenti finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti, anche in considerazione del fatto che studi epidemiologici condotti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in collaborazione con APAT e con le ARPA interessate, stimano che il persistere delle alte concentrazioni degli inquinanti PM10, NO2 e ozono si rivelano pregiudizievoli per la salute comportando complicanze per l’apparato respiratorio e cardiovascolare;
VISTO l’art. 50 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare il comma 3;
SENTITO il parere del Dipartimento di Polizia Locale e Sicurezza;
 

Aderisce all’iniziativa di blocco del traffico indetta dall’ANCI

 

INVITA

 

A gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20°C, così come previsto dalla normativa vigente (DPR 412/93 e DPR 551/99) e a gestire gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti.
 

ORDINA
 

Dalle ore 10.00 alle ore 18.00 del giorno 28/02/10 è istituito il blocco del traffico a tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori non adibiti a servizio pubblico in tutta l’area compresa all’interno delle seguenti vie:
• Spalto Gamondio
• Spalto Marengo
• Spalto Rovereto
• Lungo Tanaro Solferino
• Spalto Borgoglio
• Corso Teresio Borsalino
Per i mezzi non catalizzati, non adibiti a servizio pubblico, il divieto è esteso a tutto il territorio comunale.
Contestualmente è istituito il blocco del traffico a tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori non adibiti a servizio pubblico circolanti all’interno delle vie di competenza comunale, facenti parte dei sobborghi alessandrini di seguito elencati:
San Michele,
Spinetta Marengo,
Valmadonna,
Valle San Bartolomeo,
San Giuliano Vecchio,
San Giuliano Nuovo,
Litta Parodi,
Castelceriolo,
Lobbi,
Mandrogne,
Cantalupo,
Casalbagliano,
Villa del Foro,
Cascinagrossa.
 

In deroga ai provvedimenti sopra descritti, potranno circolare, anche nelle predette aree chiuse al traffico, le seguenti categorie di veicoli:
- Veicoli elettrici o ibridi funzionanti con motore elettrico (autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori) o con emissione inquinanti nulle;
- Veicoli alimentati a metano o gpl
- Veicoli delle forze di polizia, dell’Autorità Giudiziaria, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco e dei Corpi e Servizi di Polizia Municipale e Provinciale;
- Veicoli di pronto Soccorso ed emergenza (118, Croce Rossa, etc)
- Veicoli al servizio di persone con limitate capacità motorie, munite dell’apposito contrassegno speciale;
- Le macchine operatrici e veicoli ad uso speciale, limitatamente ad interventi di cantiere urgenti, non prorogabili e di emergenza;
- Veicoli di servizio dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, delle ASL ed ARPA (ed imprese che effettuano lavori per conto di esse) purché muniti del contrassegno dell’ente di appartenenza o di contrassegno che ne certifichi l’assegnazione;
- Veicoli di servizio A.M.I.U., A.M.A.G., A.T.M., E.N.E.L, TELECOM, FERROVIE DELLO STATO, purché identificabili attraverso il logo aziendale;
- Veicoli di trasporto pubblico di linea e ai veicoli che effettuano servizi di piazza con autovetture con conducente;
- Veicoli che effettuano rifornimento e consegna di pasti a strutture ospedaliere, di servizio agli anziani e di assistenza domiciliare sanitaria;
- Veicoli di manutentori per interventi urgenti di pronto intervento, su impianti tecnici ed elettrici;
- Veicoli di medici e veterinari in visita domiciliare urgente o comunque per necessità strettamente riferibili allo svolgimento della professione, muniti del contrassegno dell’ordine, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- Veicoli di associazioni che effettuano assistenza domiciliare ai malati;
- Veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia, ecc.) in grado di esibire relativa certificazione medica;
- Veicoli dei sacerdoti e dei Ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio Ministero ;
- Veicoli al seguito di cortei funebri, di cortei nuziali e battesimi;
- Veicoli degli operatori dell’informazione, compresi gli edicolanti con certificazione del datore di lavoro, muniti di tesserino di riconoscimento;
- Veicoli delle guardie giurate e portavalori;
- Veicoli di imprese che effettuano traslochi;
- Veicoli per il trasporto di medicinali;
- Veicoli per il trasporto di persone ospitate presso centri delle strutture protette e residenze sanitarie assistenziali muniti di certificazione rilasciata dalla struttura;
- Veicoli di ditte che trasportano in conto terzi o in conto proprio merci alimentari e merci deperibili in genere;
- Veicoli di lavoratori in turno (ciclo continuo o doppio turno avvicendato) residenti o con sede di lavoro nella zona interessata dal provvedimento, muniti di attestazione nominativa rilasciata dal datore di lavoro, indicante la turnazione lavorativa, limitatamente ai percorsi casa/lavoro, nonché in base a comprovabile impossibilità di utilizzare il servizio pubblico e comunque con orari di lavoro non compatibili con quelli indicati in ordinanza;
- Veicoli diretti o provenienti dagli alberghi cittadini, muniti di prenotazione o ricevuta dell’albergo;
- Veicoli con targhe straniere;
- Autobus privati in servizio di noleggio con conducente;
- Veicoli utilizzati per le necessità strettamente derivanti dallo svolgimento di manifestazioni, opportunamente e regolarmente autorizzate;
- Veicoli dei Presidenti e dei Componenti della 1^ e della 4^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Alessandria;
- Veicoli privati o pubblici di tifosi della compagine Monza Brianza per l’incontro sportivo allo stadio Moccagatta, diretti in piazza Gobetti, come da relativa ordinanza viabile, con ingresso da via Toscanini e uscita da via Fermi.

Saranno disponibili per il parcheggio dei veicoli all’interno dell’area interessata dalla chiusura, le Piazze:
- Madre Teresa di Calcutta con ingresso da Via C.Massaia e uscita da Via Pistoia,
- Piazza Garibaldi con ingresso da via Savona, via Borsalino e viale della Repubblica e uscita da via Lanza, viale della Repubblica e via Mondovì, come da sensi di marcia esistenti,
- Piazza Gobetti, con ingresso da via Toscanini e uscita da via Fermi esclusivamente per i sostenitori della squadra ospite Monza Brianza.

L’orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell’esonero; le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale come richiamato dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000;
I gestori degli impianti di distribuzione di carburante localizzati nell’area oggetto della presente ordinanza sono esonerati dall’obbligo di garantire il servizio.
Ordina altresì
In considerazione dei provvedimenti relativi allo svolgimento dell’incontro agonistico che si terrà il 28/02/10 presso lo Stadio Moccagatta, di interdizione del traffico nel tratto di spalto Marengo e Rovereto compreso tra viale Milite Ignoto e largo Catania, semicarreggiata nord dalle ore 11.30 alle ore 17.00 del 28/02/10, la deviazione del traffico viabile percorrente via Marengo, semicarreggiata nord in direzione sudest/nordovest in corrispondenza della rotatoria di viale Milite Ignoto con svolta a destra in viale Milite Ignoto.
Gli agenti operanti potranno comunque adottare ulteriori provvedimenti temporanei atti alla tutela della circolazione o deroghe al divieto di transito, fatte salve, comprovate ed inderogabili esigenze verificate dagli stessi.

I divieti sono resi manifesti in loco da segnaletica stradale installata a norma del N.C.d.S.
Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite a mente dell’art. 7 del N.C.d.S.
Il Dipartimento di Polizia Locale e Sicurezza è incaricato per quanto di competenza dell’esecuzione della presente ordinanza.

 

AVVISA

 

Che, avverso la presente ordinanza, è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.




 

 

 

 

 

Piercarlo Fabbio Sindaco di Alessandria