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Giovedì 16 gennaio 2025

Piercarlo Fabbio Sindaco di Alessandria

   
   

   

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14/02/2010

Quiete, tranquillità e riposo notturno... chi li disturba paga 400 euro

Ordinanza del Sindaco Fabbio di imminente uscita. Specifica attenzione all'esterno degli esercizi pubblici che rimangono aperti fino a notte inoltrata. Gli obblighi dei cittadini e quelli degli esercenti. Innovazioni alla materia sul piano amministrativo, fatte salve le implicazioni penali

   

Quiete, tranquillità e riposo notturno... chi li disturba paga 400 euro

IL SINDACO

Rilevato che nel territorio cittadino – così come emerge dalle numerose segnalazioni che pervengono al Corpo di Polizia Municipale, avvengono ripetuti episodi di schiamazzi o comunque di disturbo alla quiete, in specie nelle ore serali e notturne, concentrati soprattutto attorno a taluni pubblici esercizi che risultano di particolare attrattiva;

 

considerato che l’ordinato svolgersi delle attività e della vita sociale nei luoghi pubblici e privati, si riflette sulla civile convivenza, alterando la sicurezza urbana che, per definizione, è da considerarsi come tutela di un bene pubblico attraverso attività poste a difesa del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

 

ritenuto viga il diritto alla quiete, tranquillità e riposo delle persone come condizione necessaria per il giusto recupero psicofisico giornaliero;

 

valutato come sia necessario provvedere con urgenza ad eliminare gli inconvenienti che determinano i disagi e le conseguenti proteste delle persone che hanno il diritto di fruire della loro tranquillità e riposo;

 

dato atto che gli interventi in materia, pur nel riconoscimento del diritto alla libera attività imprenditoriale dei pubblici esercizi intendono richiamare gli stessi all’obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza, attivando se del caso le autorità competenti, così come riconoscimento dalla ormai consolidata giurisprudenza;

 

visti gli artt. 50, c. 5 e 54, c. 4 del D.Lgs 18.8.2000 n.267, così come modificato dalla L.125 del 24.7.08;

 

visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 5.8.2008;

 

visto l’art.7 bis del D.Lgs 18.8.2000 n.267 e la Delibera G.C. n. 80 del 3/02/2010, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze comunali:

 

ORDINA

 

Al fine di garantire che tutti gli spazi del territorio comunale siano fruiti secondo modalità tali da rispettare il valore storico/ambientale ed il decoro;

1. Di non arrecare disturbo alla quiete pubblica e al riposo notturno, come previsto dall’art. 659 c.p.;

2. Che la fruizione dei luoghi pubblici avvenga nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e del decoro urbano, evitando che lo stazionamento disordinato arrechi intralcio e pericolo alla circolazione;

3. Di non abbandonare per strada bottiglie e altri contenitori di vetro lattine, residui di consumazioni, cocci e simili nelle vicinanze degli esercizi pubblici, degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare e relativi spazi pertinenziali;

4. Ai titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l’esercizio delle attività di pubblico spettacolo o di pubblico intrattenimento, ai titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, ai titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o intrattenimenti pubblici ed ai titolari di sale pubbliche per bigliardi o altri giochi leciti di assicurare che i locali, nei quali si svolge l’attività, siano strutturati in modo tale da non consentire che suoni e rumori siano uditi all’esterno tra le ore 22 e la chiusura del locale. Analogamente si provveda, in caso di disturbi causati dalla diffusione della musica ovvero di fenomeni di disturbo che, pur non imputabili alla gestione dell’esercizio, siano riconducibili all’attività stessa;

5. Ai soggetti di cui al comma 4 è fatto obbligo di vigilare affinché all’esterno dei locali e in particolare all’uscita dagli stessi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all’igiene pubblica. A tal fine, potranno somministrare alimenti e bevande solo se consumati all’interno dei locali o negli spazi di pertinenza debitamente autorizzati;

6. Ai gestori degli esercizi di cui al comma 4, entro un’ora dalla chiusura dei medesimi, di asportare i residui di consumazioni dal suolo pubblico nel raggio di venti metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze, nonché a ricoverare gli eventuali contenitori per la raccolta all’interno dell’esercizio.

Nei casi in cui le violazioni della presente ordinanza non configurino fattispecie già contemplate da norme penali o amministrative, fermo restando i limiti edittali stabiliti per le violazioni a ordinanze comunali dall’art. 7 bis, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la violazione della presente ordinanza comporta una sanzione amministrativa di € 400 con facoltà per il trasgressore di estinguere l’illecito mediante il pagamento di detta somma.
 

Per quanto riguarda, in particolare, l’inosservanza di quanto disciplinato dal punto 1, gli organi accertatori procederanno anche alla segnalazione delle relative violazioni alla competente autorità giudiziaria.

 

La presente ordinanza, già preventivamente comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutiva.
 

Della vigenza del presente provvedimento sarà data altresì notizia mediante comunicato stampa agli organi di informazione locale e sarà curata la pubblicazione sul sito internet del Comune di Alessandria.
 

Il Corpo di Polizia Municipale di Alessandria e gli altri Corpi di Polizia sono incaricati della sorveglianza e dell’esecuzione del presente provvedimento.
 

Copia del presente provvedimento viene trasmessa alla Prefettura di Alessandria – Ufficio Territoriale del Governo, anche per gli aspetti di specifica competenza.
 

Contro il presente provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



 

IL SINDACO
Piercarlo Fabbio

 

 

 

 

 

Piercarlo Fabbio Sindaco di Alessandria