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Giovedì 16 gennaio 2025

Piercarlo Fabbio Sindaco di Alessandria

   
   

   

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30/10/2009

Come condurre i cani in città

E come fare altre cose quali interventi chirurgici estetici, utilizzare la museruola, non portare il cane in particolari aree. L'ordinanza del sindaco Fabbio in materia

   

Come condurre i cani in città

Il sindaco Piercarlo Fabbio ha firmato, mercoledì 28 ottobre 2009, l’ordinanza contingibile e urgente n. 942/2009 concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani e che specifica la precedente ordinanza del 3 marzo 2009, con le seguenti puntualizzazioni:

 

• il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde dei danni o lesioni a persone, animali e cose, provocate dall’animale stesso;
• chiunque accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne deve assumere la responsabilità per l’intero periodo di detenzione;
• al fine di evitare danni o lesioni a persone, animali o cose, il proprietario, o il detentore, deve utilizzare il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 150 nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni; applicare museruole rigide o morbide, in caso di rischio per persone, animali o su richiesta dell’autorità competente; affidare il cane a persone in grado di gestirlo e assumere informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche e sulle norme in vigore.

 

Sono inoltre vietati:

• l'addestramento di cani che ne esalti l’aggressività;
• qualsiasi operazione di selezione o di creazione di specifiche razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
• la sottoposizione di cani a doping;
• gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento alla recisione delle corde vocali, taglio delle orecchie e taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all’emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell’animale;
• la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici;
• gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario.

 

Il certificato veterinario segue l’animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.
• gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale;
• chiunque conduca il cane in ambito urbano deve raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse. Agli stessi conduttori è fatto obbligo di mostrare agli agenti preposti al controllo la sopracitata attrezzatura;
• è vietata la conduzione di animali domestici all’interno dei giardini recintati di Villa Guerci (Via Tripoli, Via Faà di Bruno), dell’ex Ospedale Militare (Via Lanza, Via Cavour), di Via Tortona, Via Sclavo, di Via Bonardi, i giardini “San Giuliano di Puglia” (Via De Gasperi) ed in ogni altra area nella quale apposita segnaletica renda manifesto tale divieto.

 

La violazione delle prescrizioni comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 300,00.

 

 

 

 

 

Piercarlo Fabbio Sindaco di Alessandria