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Venerdì 17 gennaio 2025

Piercarlo Fabbio Sindaco di Alessandria

   
   

   

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18/08/2007

Ordinanza contro la prostituzione. Fabbio: un fenomeno inaccettabile di sfruttamento

Come autorità di sanità pubblica e con una particolare attenzione alla circolazione e alla sicurezza stradale, il Sindaco dota la Polizia Municipale di un nuovo strumento per poter combattere una nuova battaglia contro chi utilizza la donna come un'oggetto a pagamento.

   

Ordinanza contro la prostituzione. Fabbio: un fenomeno inaccettabile di sfruttamento

Il sindaco, Piercarlo Fabbio, ha firmato un’ordinanza relativa alle sanzioni contro agli automobilisti sorpresi a richiedere prestazioni sessuali a pagamento.
Pubblichiamo integralmente il testo:

IL SINDACO

PREMESSO che il territorio del Comune di Alessandria, è oggetto di un costante flusso automobilistico, con un rapporto di transiti giornalieri - residenti tra i più elevati d’Italia durante tutto l’arco delle 24 ore;

RILEVATO che il controllo sistematico del traffico veicolare da parte della polizia locale ha evidenziato una significativa tendenza all’aumento della velocità dei veicoli, soprattutto in orario notturno e nelle direttrici stradali più importanti, con superamento dei limiti di sicurezza e conseguente pericolo per l’ incolumità pubblica;

RILEVATI altresì comportamenti imprudenti, in violazione del Codice della Strada, da parte di automobilisti nelle zone in cui viene esercitata la prostituzione, tendenti a determinare una progressiva degenerazione delle condizioni di sicurezza stradale;

CONSIDERATO ulteriormente che nelle zone del territorio del Comune di Alessandria, sia pubbliche, sia private facilmente accessibili dall’area pubblica, a causa dell’esercizio della prostituzione vengono quotidianamente rinvenuti numerosi preservativi usati che possono causare pericolo all’igiene pubblica;

ATTESO che il Sindaco, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale, secondo la normativa vigente, anche in ottemperanza al disposto di cui al comma 2, art. 823 del codice civile, deve tutelare sia la salute pubblica, sia i beni che fanno parte del demanio pubblico, adottando gli opportuni provvedimenti amministrativi;

ATTESO altresì che ai sensi dell’art. 1 e del comma 1, , lett. C), art. 4 del regolamento di Igiene del Comune di Alessandria, spetta al Sindaco la vigilanza sulle condizioni igieniche del suolo anche al fine di prevenire le malattie infettive e contagiose;

CONSIDERATO che il Sindaco, nella sua veste di Autorità Sanitaria locale, agisce quale organo dello Stato, pertanto, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 3 e comma 1, lett. C), art. 5 L n. 65 del 7/03/1986, la polizia locale nell’esercizio delle relative funzioni volte a prevenire fenomeni comportanti pericolo per la salute pubblica, opera quale organo di Pubblica Sicurezza prioritariamente a tutte le altre funzioni ad essa attribuite dalla vigente normativa;

VISTO che l’art. 7 del Codice della Strada consente l’adozione dei provvedimenti indicati dal precedente art. 6 con idonea ordinanza sindacale, in quanto la finalità della presente ordinanza è rivolta alla tutela della pubblica incolumità e della pubblica sicurezza in riferimento alla pubblica salute per le ragioni sopra menzionate;

VISTO, inoltre, il regolamento di Polizia Urbana del Comune di Alessandria posto a tutela del decoro delle aree pubbliche;

VISTO che si possono creare situazioni di intralcio alla circolazione stradale attraverso comportamenti gravemente imprudenti di soggetti che, alla guida dei propri veicoli, si avvicinano alle prostitute per richiedere informazioni o per contrattare prestazioni sessuali;

RILEVATO altresì che le fermate e/o l’arresto temporaneo dei veicoli bloccano il flusso ordinato del traffico compromettendo l’esercizio del diritto al libero accesso alle proprietà private costituzionalmente riconosciute e tutelate;

CONSIDERATO ulteriormente l’esercizio di detta attività fonte di turbativa e pericolo alla sicurezza della circolazione stradale, per l’abbigliamento indecoroso e indecente indossato;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 467/2000;
Vista la L. 833/78;
Visti gli artt. 3 e 5 della L. 65/86;
Vista la L. 689/1981 e s.m.i.;
Visto il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Alessandria;
Salvo quanto previsto dal Codice Penale e da altre norme in materia;
Salvo quanto disposto dal D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.;
Salvo quanto disposto dalla L. n. 75/1958;

ORDINA

In tutto il territorio del Comune di Alessandria, il divieto a chiunque di esercitare la domanda di prestazioni sessuali a pagamento, condotta anche a bordo di veicoli in circolazione, sulla pubblica strada e in tutte le sue adiacenze che siano soggette a pubblico passaggio e che siano facilmente accessibili dalla pubblica via, onde impedire turbativa alla circolazione stradale mediante fermata o arresto anche temporaneo del veicolo ed onde impedire il verificarsi di situazioni igienico - sanitarie pericolose per la salute pubblica, stante i rifiuti ed i residui organici che quotidianamente vengono reperiti nei luoghi abitualmente frequentati da persone praticanti la prostituzione;

La situazione di turbativa si concretizza con la fermata del veicolo, anche solo allo scopo di richiedere informazioni o allo scopo di contrattare o concordare prestazioni sessuali a pagamento a persone che praticano l’attività della prostituzione;

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono soggette a sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Ls. 267/2000, per un importo che varia da € 25,00 a € 500,00.
È ammesso il pagamento previsto per legge in misura ridotta per un importo pari a € 50,00.

Soggiacciono altresì alla stessa sanzione i soggetti che esercitano l’attività della prostituzione su strada pubblica ai quali, pertanto è fatto divieto di indossare abbigliamento indecoroso indecente o mostrare nudità.

Detto divieto è motivato, oltre che dalla tutela del decoro e della decenza, anche per evitare distrazioni dall’attenzione alla guida di chi circola a bordo di veicolo con conseguente grave pericolo per la circolazione.
Ad ulteriore motivazione di detto divieto va rilevato che l’abbigliamento indecoroso ed indecente delle persone dedite alla prostituzione sollecita ed induce la domanda di prestazioni sessuali a pagamento ed è quindi da ritenersi concausa ed occasione di comportamenti che interferiscono, per i motivi ampiamente predetti, con l’esigenza di tutela della salute e della incolumità pubblica.
Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e gli appartenenti ai corpi di Polizia e a chiunque spetti, sono tenuti a fare rispettare la presente ordinanza.

Ai sensi dell’art. 18, L n. 689/1981, il Sindaco è l’autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi secondo la procedura prevista dalla legge.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio dandone altresì informazione al pubblico mediante comunicato stampa agli organismi di informazione locale.

Appositi divieti verranno collocati sulle strade e nei luoghi maggiormente soggetti al fenomeno.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regione Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio ed al presidente della Repubblica in via alternativa e per soli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.



IL SINDACO
Piercarlo Fabbio

 

 

 

 

 

Piercarlo Fabbio Sindaco di Alessandria