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Piercarlo Fabbio Sindaco di Alessandria

   
   

   

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11/09/2008

L'ordinanza contro la prostituzione su strada

Il Sindaco Fabbio emette un testo per certi versi storico: per la prima volta dalla legge Merlin, senza fraintendimenti, si vieta il meretricio su strada e la contrattazione. 450 euro di multa per i clienti e per chi si offre

   

L'ordinanza contro la prostituzione su strada

ORDINANZA N. 180/2008
 

Contrasto alla prostituzione su strada e tutela della sicurezza urbana.

 

 

 

IL SINDACO

 

PREMESSO che il territorio del Comune di Alessandria stante la propria posizione geografica è oggetto di un costante flusso automobilistico, con un rapporto transiti giornalieri – residenti tra i più elevati d’Italia durante tutto l’arco delle 24 ore;

 

RILEVATO che il controllo sistematico del traffico veicolare da parte della polizia locale ha evidenziato una significativa tendenza all’aumento della velocità dei veicoli, soprattutto in orario notturno e nelle direttrici stradali più importanti, con superamento dei limiti di sicurezza e messa quindi in pericolo dell’incolumità pubblica;

 

ATTESA, la frequenza delle violazioni del codice della strada nelle zone in cui è esercitata la prostituzione con evidente pregiudizio delle condizioni di sicurezza sociale;

 

RILEVATO ulteriormente che nelle zone del territorio del Comune di Alessandria su suolo pubblico e in tutte le adiacenze ad esso, che siano soggette a pubblico passaggio e che siano facilmente accessibili dalla pubblica via, a seguito dell’esercizio dell’attività di meretricio, vengono quotidianamente rinvenuti numerosi rifiuti consistenti in materiale anticoncezionale permeato da liquido organico che possono determinare grave pericolo per la salute pubblica;

 

ATTESO che il Sindaco nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale, secondo la normativa vigente, anche in ottemperanza al disposto di cui al c. 2 art. 823 del Codice Civile, deve tutelare sia la salute pubblica che i beni che fanno parte del demanio pubblico, adottando gli opportuni provvedimenti amministrativi;

 

ATTESO altresì che ai sensi del c. 4 art. 54 del D.lgs. 267/00 come modificato dalla L. 125/08 spetta al Sindaco, adottare con atti motivati provvedimenti finalizzati a prevenire e ad eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno 5/08/08 che, ai sensi del c. 4 bis, art. 54 del D.lgs. 267/00 come modificato dall’art. 6 del D.L. 92/08, convertito con L. 125/08, ha provveduto ad individuare l’ambito di applicazione delle rinovellate competenze del Sindaco;

 

VISTO altresì che, detto Decreto, ha espressamente legittimato l’intervento del Sindaco per prevenire e contrastare situazioni urbane di degrado che favoriscono, l’insorgere di fenomeni potenzialmente legati alla criminalità quali la prostituzione e il suo sfruttamento;

 

RILEVATA l’esistenza di comportamenti che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano e che, come la prostituzione su strada, possono offendere la pubblica decenza, anche per le modalità con cui si manifestano (ad esempio: abbigliamento indecoroso, esibizione di nudità, ecc);

 

RILEVATO pertanto che l’esercizio della prostituzione su suolo pubblico e in tutte le adiacenze ad essa, che siano soggette a pubblico passaggio e che siano facilmente accessibili dalla pubblica via determina pericolo per l’incolumità della popolazione anche perché è causa di intralcio, sia alla circolazione stradale mediante il concretarsi di comportamenti gravemente imprudenti di soggetti che, alla guida dei propri veicoli si avvicinano alle persone dedite al meretricio per contrattare prestazioni sessuali, in quanto le fermate e/o l’arresto temporaneo del veicolo bloccano il flusso ordinato del traffico, sia alla pubblica salute, nonché all’esercizio del diritto al libero accesso alle proprietà private costituzionalmente riconosciute e tutelate;

 

CONSIDERATO altresì che non può essere calpestata la dignità umana attraverso lo sfruttamento della persona a fini di mercimonio e lucro;

per questi motivi

visto l’art. 54 del D.lgs. 18/08/00 n. 267 come novellato dal D.L. 23/05/08 n. 92 convertito con Legge 24/07/08 n. 125;

visto l’art. 7 bis del D.lgs 18/08/00 n. 267;

visto l’art. 16 della Legge 24/11/1981 n. 689 come modificato dall’art. 6 bis della Legge 24/07/08 n. 125 di conversione del D.L. 23/05/08 n. 92;

vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 269 del 3 settembre 2008, avente ad oggetto l’aumento dell’importo della somma da pagare in misura ridotta per la violazione alla presente ordinanza;

salvo quanto previsto dal Codice Penale e da altre norme in materia;

salvo quanto disposto dal D.lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;

salvo quanto disposto dalla Legge 20 Febbraio 1958 n. 75;


ORDINA

 

1. in tutto il territorio del Comune di Alessandria è fatto divieto a chiunque di esercitare l’attività di meretricio sulla pubblica via e in tutte le adiacenze ad essa, che siano soggette a pubblico passaggio e che siano facilmente accessibili dalla pubblica via, in considerazione del fatto che tale attività è lesiva della pubblica decenza, sol per se stessa ed anche per le modalità in cui essa può manifestarsi, quali abbigliamento indecoroso e/o l’esibizione di nudità, ed in quanto detta attività, turbando gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione degli stessi, determina serio pericolo per la sicurezza urbana ed inoltre costituisce il verificarsi di situazioni igienico-sanitarie pericolose per la salute pubblica, in quanto le persone praticanti l’esercizio della prostituzione producono rifiuti e residui organici, che quotidianamente vengono reperiti - in rilevanti quantità - nei luoghi da loro abitualmente frequentati;

 

2. In tutto il territorio del Comune di Alessandria è fatto divieto a chiunque di esercitare la contrattazione di prestazioni sessuali a pagamento, svolta anche a bordo dei veicoli in circolazione, sulla pubblica strada e in tutte le adiacenze ad essa che siano soggette a pubblico passaggio e che siano facilmente accessibili dalla pubblica via, onde impedire turbativa alla circolazione stradale e quindi alla pubblica sicurezza, mediante fermata o arresto anche temporaneo del veicolo e, onde impedire il verificarsi di situazioni igienico-sanitarie pericolose per la salute pubblica, in quanto le persone praticanti l’esercizio della prostituzione producono rifiuti e residui organici, che quotidianamente vengono reperiti - in rilevanti quantità - nei luoghi da loro abitualmente frequentati;

 

Fermi restando le ipotesi di reato esplicitamente previste dalle normative penali e i limiti edittali di cui all’art. 7bis del D.lgs. 18/08/00 n. 267 e S.M.I., le violazioni alle disposizioni delle ordinanze sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00. Qualora venga applicata la sanzione massima, il pagamento in misura ridotta è fissato in € 450,00.

 

Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell’art. 13 della L. 24 Novembre 1981 n. 689.

 

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e gli appartenenti ai Corpi di Polizia e a chiunque spetti, sono tenuti a fare rispettare la presente Ordinanza.

 

Ai sensi dell’art. 18 L. 24 Novembre 1981 n. 689 Autorità Amministrativa competente è il Sindaco di Alessandria al quale potranno essere inoltrati scritti difensivi secondo la procedura prevista dalla legge.

 

La presente Ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio, dandone altresì informazione al pubblico mediante comunicato stampa agli organismi di informazione locali.

 

Al fine dell’esecuzione, il presente provvedimento, viene trasmesso alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Alessandria, alla Questura di Alessandria, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Alessandria, al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Alessandria, alla Polizia Provinciale di Alessandria.
 

Appositi divieti verranno altresì collocati sulle strade e nei luoghi maggiormente soggetti al fenomeno.

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al:

- Tribunale Amministrativo Regione Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio;
- Presidente della Repubblica in via alternativa e per soli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.

 

Le ordinanze in contrasto con la presente si intendono abrogate.

 

 

 

IL SINDACO
Piercarlo Fabbio




 

 

 

 

 

Piercarlo Fabbio Sindaco di Alessandria